ARPA e poteri – consultivi e di controllo
Corte Cost. 132/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
La Corte Costituzionale con sentenza 132/2017 ricorda l’ambito dei poteri delle Agenzie Regionali per l’ambiente che rimangono confinati nella natura tecnica delle attività svolte; natura tecnica che si esprime nelle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.
Le ARPA non possono svolgere attività di amministrazione attiva che sono espressione della discrezionalità amministrativa e che comportano la ponderazione di interessi che attendono dunque all’ambito della politica ambientale.
Nel caso di specie invero una legge regionale aveva delegato alle ARPA funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia, conferendo dunque poteri di amministrazione attiva.