Autorizzazione Unica Ambientale: focus
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 124 del 29.05.2013 – Suppl. Ordinario n. 42), il DPR n. 59/2013, recante il Regolamento sull’autorizzazione unica ambientale (AUA).
Il Regolamento attua l’art. 23 del Decreto Semplifica Italia (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012), che autorizza il Governo a disciplinare l’AUA per semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle micro, piccole e medio imprese, nonché sugli impianti produttivi non soggetti alle norme sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Le nuove norme sono in vigore dal 13 giugno 2013 e la loro attuazione sarà oggetto di un monitoraggio, le cui modalità di svolgimento saranno definite dai Ministri per la PA, dell’ambiente e dello sviluppo economico, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali (art. 10).
Di seguito, l’analisi dei principali contenuti nel Regolamento.
1. Le caratteristiche dell’autorizzazione unica ambientale
L’AUA è un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni, notifiche e autorizzazioni in materia ambientale (art. 2, co. 1, lett. a).
In particolare, l’AUA sostituisce, includendole in un solo atto:
1. l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del D. Lgs n. 152/2006 (di seguito, Codice dell’ambiente);
2. la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 129 del Codice dell’ambiente;
4. l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
5. la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico;
6. l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’ambiente.
Tale elenco non è tassativo, poiché le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori atti in materia ambientale da comprendere nell’AUA (art. 3, co. 2).
Le imprese sono tenute a richiedere l’AUA per l’acquisizione dei titoli abilitativi di loro interesse. La relativa domanda va presentata per ottenere il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento anche di uno solo degli atti ricompresi nell’AUA. Tuttavia, le imprese possono non avvalersi di tale autorizzazione nel caso di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione generale (cd. principio di non aggravamento procedurale). In tale ipotesi, la comunicazione ovvero l’istanza deve essere presentata comunque per il tramite del SUAP (art. 3, co. 3).
L’AUA ha una durata pari a 15 anni, decorrenti dalla data del suo rilascio (art. 3, co. 6).
Sotto il profilo formale, l’autorizzazione unica contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore per gli atti che sostituisce.
Inoltre, nei casi previsti, l’AUA definisce le modalità di svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate in base alla dimensione dell’impresa e del settore di attività.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono comunicare almeno ogni 4 anni gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale, ricorrendone i presupposti, può aggiornare le condizioni autorizzative. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell’AUA (art. 3, co. 5).
2. L’ambito di applicazione della disciplina in materia di AUA
La disciplina in materia di AUA si applica:
a) alle micro, piccole e medie imprese (PMI), così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005;
b) agli impianti produttivi non soggetti alle disposizioni in materia di AIA.
Per quanto riguarda le PMI, nella categoria sono comprese le imprese con meno di 250 occupati, aventi un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per quanto riguarda, poi, gli impianti non soggetti ad AIA, il Regolamento si applica alle strutture produttive che non esercitano alcuna delle attività indicate nell’Allegato VIII al Codice dell’Ambiente.
Sono, invece, espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento AUA i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la normativa di riferimento statale o regionale preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 1, co. 2). Pertanto, con riferimento alle attività soggette a VIA, l’AUA può essere richiesta se l’atto finale di valutazione non include gli altri atti di assenso in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Inoltre, sempre in tema di VIA, il Regolamento precisa che nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente abbia valutato di non sottoporre i relativi progetti a VIA (art. 3, co. 4).
3. I soggetti e gli uffici coinvolti nella procedura AUA
I soggetti e gli uffici coinvolti nella procedura per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento dell’AUA sono:
1. l’autorità competente, individuata nella Provincia, ovvero nella diversa autorità prevista dalla normativa regionale, che rappresenta il soggetto responsabile ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA (art. 2, co. 1, lett. b). Fino a quando la Regione non provvederà ad attribuire specificamente la competenza in materia di AUA a un soggetto diverso dalla Provincia, sarà quest’ultima a rivestire il ruolo di autorità competente;
2. i soggetti competenti in materia ambientale, vale a dire tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla legislazione vigente, partecipano ai procedimenti sostituiti dall’AUA (art. 2, co. 1, lett. c);
3. lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), vale a dire l’ufficio preposto al rilascio dell’AUA. In particolare, il SUAP costituisce l’unico punto di accesso per l’impresa in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il rilascio, il rinnovo e l’aggiornamento dell’autorizzazione unica. Infatti, attraverso il SUAP, l’impresa dialoga con l’autorità competente e riceve ogni informazione relativa alla procedura. (art. 2, co. 1, lett. e) e art. 4, co. 8);
4. il gestore, vale a dire il soggetto che ha potere decisionale in merito all’installazione o all’esercizio dello stabilimento soggetto all’AUA e che è responsabile del rispetto di quanto previsto dal Codice dell’ambiente (art. 2, co. 1, lett. d).
4. La procedura per il rilascio dell’AUA
L’art. 4 del Regolamento disciplina la procedura per il rilascio dell’AUA. Al riguardo, la norma prevede che la relativa istanza è presentata al SUAP, che la trasmette immediatamente all’autorità competente, nonché alle amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento.
Nella domanda, corredata dai documenti necessari, devono essere indicati gli atti per i quali si chiede il rilascio dell’AUA, nonché tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative settoriali. L’art. 10, co. 3 del Regolamento prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per la PA, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, sia adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA. In ogni caso, fino all’adozione di tale decreto, la domanda di AUA è presentata secondo le modalità previste dalle disposizioni relative a ciascuno dei titoli per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il SUAP, su segnalazione dell’autorità competente, può chiedere all’impresa interessata di integrare la documentazione presentata, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrre le integrazioni. In questo caso, il termine per il rilascio dell’AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 2, co. 7 della legge n. 241/1990 e, se l’impresa non produce la documentazione richiesta entro la scadenza indicata, l’istanza per il rilascio dell’AUA si intende archiviata. Tuttavia, a causa della complessità dei documenti da presentare, l’impresa può chiedere un proroga del termine per depositarla. Anche in caso di proroga, il termine per il rilascio del titolo è sospeso per tutta la durata della stessa. Quanto alle modalità di svolgimento del procedimento e ai relativi termini, il Regolamento prevede che:
a) se l’AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo. In questi casi, il SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 160/2010, i cui lavori devono terminare entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire assensi da altre amministrazioni e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta (art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990) e nei casi previsti dalle normative regionali o settoriali che disciplinano i titoli abilitativi compresi nell’AUA. Anche in questo caso, i lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica;
b) se l’AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata superiore a 90 giorni, il SUAP indice una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 160/2010. In questo caso, l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 giorni in caso di integrazione documentale ex art. 14-ter, co. 8 della legge n. 241/1990);
c) se l’AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento degli atti interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo. Nei casi previsti, l’autorità competente convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990. Quanto alle spese procedimentali, l’art. 8 del Regolamento prevede che sono a carico delle imprese interessate, nella misura stabilita dalle leggi statali o regionali di riferimento. Tuttavia, possono essere fissati ulteriori oneri istruttori, purché la loro misura, sommata alle altre spese del procedimento, non superi quella complessivamente dovuta per l’acquisizione dei singoli titoli sostituiti dall’AUA prima dell’entrata in vigore del Regolamento.
5. Il rinnovo dell’AUA
Con riferimento alla procedura di rinnovo dell’AUA, l’art. 5 del Regolamento prevede che, entro 6 mesi dalla scadenza dell’autorizzazione unica, l’impresa titolare presenti al SUAP l’istanza di rinnovo del titolo, corredata dalla relativa documentazione aggiornata. Nel caso in cui le condizioni di esercizio ovvero le informazioni contenute nell’autorizzazione unica non siano cambiate, l’impresa può far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente.
L’autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo dell’AUA secondo la procedura prevista per il suo rilascio.
Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, le attività e gli impianti, per i quali le istanze di rinnovo dell’AUA siano state presentate entro il termine stabilito, possono continuare a operare sulla base della precedente autorizzazione, a meno che non sia diversamente previsto dalla specifica normativa settoriale.
L’autorità competente può, tuttavia, imporre il rinnovo dell’AUA, nonché la revisione delle relative disposizioni prima della scadenza, quando:
1. le prescrizioni contenute nell’autorizzazione impediscono ovvero pregiudicano la realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale fissati dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
2. è richiesto da nuove disposizioni legislative europee, statali o regionali.
6. Le modifiche all’attività o all’impianto oggetto di AUA
L’art. 6 del Regolamento disciplina le procedure per l’esecuzione di modifiche all’attività o all’impianto oggetto di AUA.
In particolare, il Regolamento distingue tra:
a) modifiche non sostanziali, consistenti in variazioni all’attività o all’impianto che possono avere effetti sull’ambiente (art. 2, co. 1, lett. f);
b) modifiche sostanziali, consistenti in variazioni considerate sostanziali dalla normativa di riferimento, in quanto idonee a produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (art. 2, co. 1, lett. g).
Con riferimento alle modifiche sostanziali, il Regolamento richiede il rilascio di una nuova AUA. Pertanto, l’impresa che intende effettuare una modifica sostanziale è tenuta a presentare una domanda di AUA ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (v. supra) e non può eseguire la variazione fino al rilascio del relativo titolo.
Invece, con riferimento alle modifiche non sostanziali, il Regolamento prevede il meccanismo del silenzio assenso. Infatti, nel caso di modifica non sostanziale, l’impresa è tenuta a darne comunicazione all’autorità competente e, se quest’ultima non si pronuncia nel termine di 60 giorni, può eseguire la variazione comunicata. In questo caso, l’autorità competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’AUA. Tuttavia, se l’autorità competente ritiene che la variazione comunicata abbia carattere sostanziale, nei 30 giorni successivi, ordina all’impresa di presentare una domanda di AUA e la modifica non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
Infine, il Regolamento prevede che le Regioni e le Province autonome possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare le tipologie di modifiche non sostanziali per cui non vi è obbligo di comunicazione.
7. Disciplina transitoria
Il Regolamento introduce una disciplina transitoria per i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore e i titoli abilitativi che, a tale data, risultano efficaci.
In particolare, con riferimento ai procedimenti che, al 13 giugno 2013, risultano pendenti, il Regolamento prevede che a tali procedure si applicano le normative vigenti al momento del loro avvio. Pertanto, all’esito delle stesse, le autorità competenti rilasciano i singoli provvedimenti richiesti.
Invece, con riferimento ai provvedimenti compresi nell’ambito di applicazione dell’AUA che, al 13 giugno 2013, risultano efficaci, il Regolamento prevede che tali atti rimangono validi per tutta la loro durata e che l’impresa può richiedere il rilascio dell’AUA alla scadenza del primo titolo abilitativo che la stessa sostituisce.