Direttive 2008/98/CE e 2006/12/CE: il punto

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ opportuno il chiarimento anche visivo con riferimento alle novità introdotte dalla nuova normativa quadro sui rifiuti; e ciò anche in prospettiva di lettura della nuova comunitaria 2009 approvata in via definitiva in data 12.5.2010 ed in attesa di pubblicazione.

Gestione dei rifiuti, le novità previste dalla direttiva 2008/98/Ce
La nuova direttiva 2008/98/Ce La precedente direttiva 2006/12/Ce
Campo di applicazione Esclusi espressamente dal campo di applicazione della nuova direttiva sui rifiuti: il suolo contaminato non scavato, i sottoprodotti animali e agricoli. Non sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della normativa generale sui rifiuti il suolo contaminato non scavato, i sottoprodotti animali e agricoli.
Definizione di rifiuto È definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. L’allegato I della precedente direttiva non c’è più. Si fa, però, espresso riferimento all’elenco europeo dei rifiuti con due precisazioni:  

  1. l’inclusione di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia rifiuto in tutti i casi;
  2. esso è invece vincolante per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

Con decisione 2000/532/Ce e successive modifiche ed integrazioni, l’Unione europea ha istituito l'”Elenco dei rifiuti”. Tale Elenco ha sostituito, dal 1° gennaio 2002 i vecchi “Cer” (Catalogo europeo dei rifiuti) ed “Elenco dei rifiuti pericolosi” di cui alle pregresse norme europee, introducendo una catalogazione unica dei rifiuti.

È definito come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I (N.d.r: categoria non esaustiva) e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
Cessazione della qualifica di rifiuto – MPS (cd. end of waste) Per espressa disposizione della direttiva, alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti ad operazioni di recupero e le sostanze e gli oggetti ottenuti soddisfino criteri specifici elaborati (dall’Ue) conformemente alle seguenti condizioni:· sono comunemente utilizzati per uno scopo specifico;· sono oggetto di un mercato o di una domanda;· soddisfano specifici requisiti tecnici per lo scopo specifico e relativi standard di prodotto;· il loro utilizzo non comporta impatti complessivi negativi per l’uomo e per l’ambiente.In caso di inerzia dell’Ue, i criteri potranno essere stabiliti dai singoli Stati Ue in conformità ed in osservanza della giurisprudenza comunitaria e con successiva notifica alla Commissione europea. Si tratta in sostanza di dare una disciplina comunitaria alle materie prime secondarie. Non è prevista una analoga norma
Sottoprodotti Non costituiscono rifiuti le sostanze e gli oggetti che derivano da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che soddisfano le seguenti condizioni:· la loro produzione è parte integrante del processo di produzione primario;· il loro ulteriore utilizzo è certo;· il loro ulteriore utilizzo è diretto, in quanto non necessita di alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;· il loro ulteriore utilizzo è legale, in quanto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la tutela dell’ambiente e della salute umana.L’Ue potrà adottare criteri tali da permettere che sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti.Viene sancito l’impiego del sottoprodotto in un altro processo esterno, in linea con le sentenze della Corte di giustizia secondo cui “non costituisce rifiuto il bene che sia utilizzato anche in altre industrie…” Non è prevista una nozione giuridica di “sottoprodotti”
Gestione rifiuti Ribadita la nota priorità delle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico e smaltimento in discarica. Per rafforzare tale gerarchia la direttiva introduce precisi obiettivi di riciclaggio, imponendo il ricorso alla raccolta differenziata entro il 2015 (istituita per carta, metalli, plastica e vetro). Prevede entro il 2020 che il riciclaggio dei rifiuti urbani dovrà aumentare almeno del 50% in peso ed entro la stessa data dovrà aumentare del 70% il recupero dei rifiuti da demolizione. Già presente l’ordine di priorità nella gestione dei rifiuti (anche se in maniera meno puntuale) ma non esistevano specifici obiettivi di riciclaggio.
Riciclaggio È definito come “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. Non è prevista una nozione giuridica di “riciclaggio”
Recupero È definito come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. È definito come “l’insieme delle operazioni previste dall’allegato II B” alla direttiva medesima, recante un elenco di 13 fattispecie
Oli usati Previste apposite regole per la gestione degli oli usati, che prevedono l’obbligo di raccolta separata, il divieto di miscelazione, la limitazione alle spedizioni transfrontaliere. Non previste
Raccolta differenziata Viene introdotta la nozione di “raccolta differenziata” intesa come: “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”. Non presente
Responsabilità “estesa” del produttore Per rafforzare le politiche di prevenzione nella formazione dei rifiuti, gli Stati membri potranno adottare misure per conferire una “responsabilità estesa” a chiunque professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, venda o importi prodotti.
Questi provvedimenti potranno includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo, nonché la successiva gestione e la responsabilità finanziaria per tali attività. In pratica, gli Stati membri preciseranno le condizioni di responsabilità e decideranno quando il produttore originario mantiene la responsabilità per l’intera catena di trattamento o quando la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena del trattamento. In ambito europeo, il processo di responsabilizzazione dei soggetti produttori e della catena distributiva è stato già avviato nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La volontà di applicare anche ad altri beni o prodotti il principio della responsabilità estesa indica che nel settore dei rifiuti si è ormai raggiunto il livello di guardia e che, per poter spezzare “l’assedio” della spazzatura, occorre porsi obiettivi più impegnativi e dare applicazione concreta al vecchio principio “chi inquina paga”.
Non presente
Attuazione e regime transitorio Gli Stati membri dovranno attuare la nuova direttiva entro il 12 dicembre 2010. A partire da tale data saranno abrogate le direttive 75/439, 91/689 e la 2006/12.

 

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