Sicurezza sul lavoro: DPI – pubblicato Dlgs. 17/2019
Dispositivi di protezione individuale
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 11.3.2019 il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17, vigente dal 12.3.2019.
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Modifiche al Dlgs. 81/2008 e non solo.
Leggi DPI Dlgs. 17/2019
Di seguito l’art. 74 Dlgs. 81/2008 – Art. 74. Definizioni
- Si intende«Ai fini del presente decreto si intende»per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu’ rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche’ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.Si tiene conto, inoltre,delle finalita’, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, Regolamento (UE)n.2016/425.»;
- Non costituiscono DPI :«Ai fini del presente decretonon costituiscono DPI»;
- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto ((…));
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
- f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.