Eolico: La riduzione volumetrica dell’impianto richiede “autorizzazione”?
DM 10.5.2010 par. 11.5 – DLGS. n. 28/2011
Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
L’ ” Impatto Ambientale delle energie alternative/rinnovabili” e’ il tema del convegno organizzato da Studio Legale Ambiente, che si terrà ad Ecomondo – Sabato, 10 novembre 2012 alle 9.00/13.00 a Rimini -Ecomondo – Key Energy.
Il Convegno cercherà con taglio pratico di rispondere a domande con l’ausilio della recente giurisprudenza. Il TAR Lecce 281/2012 risponde alla domanda relativa alla DIA in caso di riduzione volumetrica dell’impianto.
In particolare.
Il Comune negava l’autorizzazione (e la richiesta) di sostituire l’aerogeneratore già previsto con la DIA con un altro di dimensioni più ridotte.
I ricorrente rilevava che l’aerogeneratore da sostituire recava le medesime caratteristiche tecniche di quello assentito con DIA e dunque non influiva “..sul circostante assetto territoriale, e non necessiterebbe pertanto di nuova autorizzazione..”.
Il TAR ritiene il motivo fondato:
Dall’analisi comparata dei dati tecnici dei due aerogeneratori emerge che la potenza elettrica, l’altezza, il diametro del secondo generatore (che dovrebbe sostituire il primo) è decisamente INFERIORE al primo.:
“Emerge … che il nuovo impianto presenta le medesime caratteristiche generali del primo, assentito con DIA … ma è di potenza più ridotta. Trattasi, in altri termini, di una versione riconducibile al medesimo genus di quella originaria, ma di dimensioni più modeste”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi del par. 11.5 del D.M. 10 settembre 2010, : “sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”.
Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a DIA – e non ad autorizzazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla resistente – le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell’impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.
E poiché la ricorrente ha comunicato all’amministrazione apposita DIA …. nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario.
….”Se per un verso si deve considerare che l’aspetto esteriore dell’impianto eolico viene a mutare,infatti,si deve considerare che tale mutamento,per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l’aspetto standardizzato delle pale eoliche,non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica,costituendo la precedente valutazione,figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala,di dimensioni maggiori rispetto a quest’ultimo…”