alla luce della riforma della parte IV Dlgs. 152/2006
a cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
L’articolo 255 Dlgs. n. 152/2006 è stato riformato dal Dlgs. n. 205/2010 in vigore dal 25.12.2010 solo nella parte relativa alla quantficazione della sanzione di cui al comma 1.
La sanzione amministrativa per l’abbandono/deposito/immissione di rifiuti non pericolosi passa da 105/620 Euro a 300/3000 Euro; per i rifiuti pericoloso passa da 25/155 Euro all’aumento fino al doppio.
Sanzione massima prevista nel caso dei rifiuti pericolosi è dunque di € 6000.
Soggetto | Violazione |
Sanzione |
Riferimenti normativi |
Chiunque | Abbandono o depositodei rifiuti ovveroimmissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura. | Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro atremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio | Art. 255 comma 1, D.Lgs. n. 152/06 |
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice | Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. (231 co. 5) | Sanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta a euromillecinquecentocinquanta | Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06 |
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice | Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.(231 co. 5) | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta | Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06 |
Chiunque | In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 comma 3 | Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile | Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06 |
Chiunque | In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. | Arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile | Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06 |