Legittima difesa …in pillole
art. 52 c.p. – novità
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 4.5.2019
La difesa legittimata è Legge (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3.5.2019).
Legge 26.4.2019 n. 36 vigente dal 18.5.52019. Il testo si compone di 9 articoli e si apre proprio con la modifica dell’art. 52 c.p sulla legittima difesa.
Il Presidente Mattarella ha pubblicato sul sito del Quirinale una lettera di precisazione su alcuni punti della Legge : https://www.quirinale.it/elementi/28586
1) LEGITTIMA DIFESA: L’articolo 52 al primo comma ribadisce la non punibilità per colui che si difende da “offesa ingiusta” e sempre che la difesa sia proporzionataall’offesa .
La Legge 36/19 interviene sul secondo comma dell’art. 52 che si riferisce espressamente alla “violazione di domicilio” ex art. 614 c.p.. Il legislatore aggiunge la parola “sempre” idonea ad imporre una “presunzione” di proporzionalità della difesa laddove qualcuno entri armato nelle nostre case (ma non solo nelle case).
Segue la modifica del comma 3 dell’art. 52 c.p. che permette di considerare “domicilio” anche il luogo dove venga esercitata attività di lavoro, commerciale o altro.
Viene inserito il quarto comma, vera anima dell’artt. 52, che afferma esistere semprela legittima difesa nel caso di introduzione di terzi nel proprio domicilio, estensivamente considerato.
Di seguito l’articolo modificato:
c.p. art. 52. Difesa legittima.
1 Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa .
2 Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3 La disposizione di cui al secondo commaLe disposizioni di cui al secondo e quarto commasi applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale
4 Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone ».
Leggi lettera presidente Repubblica Mattarella https://www.quirinale.it/elementi/28586
LEGGI testo Legge 26.4.2019 n. 36 Legittima difesa