Materiali da riporto – test di cessione
TAR Toscana n. 996/2020
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.8.2020
Siti contaminati e test di cessione sui materiali da riporto: il TAR Toscana afferma che il test debba essere comunque eseguito anche in caso di bonifiche.
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Una società presenta piano di caratterizzazione di un’area ai fini di bonifica.
L’ente, nel piano di caratterizzazione, si concentra sui “materiali da riporto” e inserisce la seguente prescrizione: “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5.2.1998”.
La società impugna il provvedimento dell’ente che impartisce la prescrizione.
Sostiene la società che il test di cessione non deve essere eseguito nel caso di siti da bonificare. Il test di cessione deve essere riferito solo a quei materiali che non essendo soggetti ad altro tipo di controlli sul piano ambientale devono essere indagati nella loro potenzialità contaminante per poterli accomunare al suolo ed escluderli dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 D.lgs. 152/2006.
Secondo la società il test di cessione è previsto per quelle sole ipotesi in cui bisogna decidere se i materiali siano o meno contaminati anche ai fini della esclusione dalla disciplina dei rifiuti ex art. 185 Dlgs. 152/2006. Nel caso di “bonifica”, sostiene la Società, i materiali sono già assoggettati a tutte le indagini e controlli tipici della bonifica.
Ed invero effettuare o meno i test di cessione impatta gravemente sui costi aziendali e dunque pare una prescrizione ultronea ed evitabile.
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Il TAR Toscana ha invece deciso che il test di cessione sul materiale di riporto deve comunque essere eseguito anche in caso di bonifica. Il TAR richiama l’art. 185 comma 1 Dlgs. 152/2006 che indica i casi di esclusione dalla normativa sui rifiuti:
“7.1 – L’art. 185, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina le ipotesi di esclusione dal “campo di applicazione della parte quarta del presente decreto” (cioè dalle “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”) e tra i casi di esclusione contempla “il terreno (in situ), inclusi il suolocontaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati”.
Suolo e MMR
E’ nota la questione riferibile al termine “suolo” che ha richiesto interpretazione autentica espressa nel DL 2/2012 che il TAR ricorda:
“…L’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012 stabilisce quindi che i riferimenti al “suolo”, contenuti in varie norme del d.lgs. n. 152 cit., tra cui l’art. 185, comma 1, cit., “si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo”.
Tuttavia la richiamata equiparazione non è stabilità in termini generali e indiscriminati. Infatti il successivo comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge n. 2 cit. aggiunge
“ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, .. ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee”.
Dunque l’equiparazione tra “suolo” e “materiali di riporto” passa attraverso la effettuazione del “test di cessione” di cui al richiamato decreto del Ministero dell’Ambiente.
Test di cessione e conseguenze
L’art 3 del decreto- legge n. 2 cit. ha infine cura di disciplinare le conseguenze giuridiche correlate agli esiti dell’effettuato “test di cessione”:
- a) “ove [i materiali di riporto risultino] conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati” (comma 2 ultimo periodo);
- b) ben diversamente, invece, “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”.
7.2 – La richiamata disciplina evidenzia la necessità dei “test di cessione” effettuati sui materiali di riporto, giacché correla all’esito di tali test differenti conseguenze giuridiche nonché operative: anche in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, mentre in caso di accertato mancato rispetto dei suddetti limiti i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire.
7.3 – Alla luce di tale quadro disciplinare risulta legittima la clausola contestata, la quale impone “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998”, giacché solo all’esito di tali test potrà dirsi quali sono le operazioni tecniche cui devono essere sottoposti i materiali di riporto…