Mestiere rumoroso: art. 659 comma 1 c.p.?

a cura di avv. Cinzia Silvestri
* cfr. articolo pubblicato sul sito www.filodiritto.it per un approfondimento



Non è semplice valutare quando il mestiere rumoroso integra la fattispecie di reato ex art. 659 co. 21 c.p. oppure la differente ipotesi dell’illecito amministrativo ex art. 102 L. 447/95.
Ancora si discute se l’impresa rumorosa possa rispondere ex art. 659 comma 13 c.p..
La Corte, a mezzo di alcune pronunce (Cass. Penale 23866/2009; 2875/2006) ribadisce la depenalizzazione operata dalla L. 447/95 laddove l’impresa violi i limiti di immissione ed emissione di rumore ivi stabiliti; afferma l’applicazione dell’art. 659 comma 2 c.p. solo ove si discuta di violazione di ulteriori e diverse prescrizionidell’autorità; esclude in ogni caso l’estensione e l’applicabilità del comma 1 dell’art. 659 c.p. alle imprese “rumorose”
 
In particolare la CASSAZIONE penale n, 2875 del 21 dicembre 2006 anticipa le riflessioni della Cassazione n. 23866/2009 e risponde alla domanda:
l’azienda “rumorosa” può rispondere ex art. 659 comma 1?
Il caso aveva ad oggetto una falegnameria che non aveva installato barriere fonoassorbenti a ridosso delle pareti e del soffitto.
La Corte precisa che laddove si tratti di azienda che svolge attività rumorosa per la sua produzione deve applicarsi in via esclusiva ed assorbente il comma 2 dell’art. 659 c.p. in quanto: “ …dalla comparazione tra il primo ed il secondo comma dell’articolo in esame si desume …chiaramente che ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso costituisce l’oggetto della disposizione di cui al secondo comma, attenuata rispetto a quella di cui al primo comma per il ritenuto necessariocontemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con quelle della produzione…”.
Il legislatore dunque ha tenuto già in conto le esigenze della produzione e le esigenze della quiete pubblica ed esprime il bilanciamento degli interesse in gioco a mezzo del comma 2 dell’art. 659 c.p..
Prosegue la Corte indicando che le esigenze di contemperamento sono proprio all’origine della disciplina dettata in materia di contenimento di rumori fastidiosi.
Il secondo comma dell’art. 659 comma 2 c.p. trova applicazione dunque ogni qualvolta si tratti di impresa rumorosa senza poter estendere il comma 1 alla attività rumorosa.
La conclusione (ribadita anche nella sentenza del 2009) è importante: l’art. 659 comma 2 c.p. deve essere applicato ogni qualvolta si discuta sul rumore provocato da azienda “rumorosa”.
 
La falegnameria priva dei pannelli fonoassorbenti ovvero in violazione di prescrizione diverse da quelle relative ali limiti di emissione (altrimenti depenalizzata) potrà dunque rispondere solo ex art. 659 comma 2 c.p..
 

1Art. 659 comma 2 c.p.: Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
2art. 10 comma 2 L. 447/95: Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f) , fissati in conformità al disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera a) , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (1).
3Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
[I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro [657660703].

 

adminMestiere rumoroso: art. 659 comma 1 c.p.?

Related Posts