Omaggio di sacchetti di plastica: sanzioni

Sacchetti di plastica non biodegradabili: vendita e sanzioni.

Focus: omaggio sacchetto spesa/sanzioni divieto di commercializzazione e L. 116/2014

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito.

Per “commercializzazione” deve intendersi, infatti, «l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa.

Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.

 Con il provvedimento si risolve l’empasse che si era generata con il Dl 2/2012 che faceva partire le sanzioni una volta decorsi 60 giorni dall’efficacia del Dm “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però usciva in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla Commissione europea (procedura ancora non ufficialmente chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata” e con essa le sanzioni.

La legge 116/2014 elimina  dal Dl 2/2012 l’inciso che “aggancia” l’operatività delle sanzioni all’emanazione del decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti.

Pertanto ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.

 Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore:

  • 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;

  • 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;

  • per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.

 La sanzione parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

 Le sanzioni saranno applicate ai sensi della L. n. 689/1981. All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’art. 7 della citata L. n. 689/1981 è presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

 

 

 

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