Pubblicato il Decreto "Sblocca Italia": DL 133/2014

Decreto Legge n. 133/2014 –  “Sblocca Italia”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.9.2014 il Decreto Legge  n. 133/2014 cosiddetto “Sblocca Italia”.
 
Molte le novità introdotte a cui seguiranno approfondimenti su questo sito, tra le quali:
Articolo 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche e dissesto idrogeologico
In considerazione della violazione da parte dell’Italia dell’obbligo comunitario di dotare tutti i comuni e i relativi “agglomerati” di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane viene prevista la modifica all’articolo 124 del D.Lgs.vo 152/2006 che affida più poteri alle regioni per gli interventi sugli scarichi e sugli impianti di depurazione. Viene inoltre previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali effettuando dall’ente di governo appositamente disegnata (es: Autorità d’ambito). L’adesione all’ente di governo è rafforzata dalla previsione di affidare potere sostitutivo al Presidente della Regione. Sono inoltre, sempre in tema di servizio idrico integrato, apportate modifiche alle procedure di affidamento prevedendo che alla successiva scadenza della gestione di ambito, l’ente competente dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Vengono inoltre aggiornati, in considerazione anche del ruolo dell’Autorità per l’energia in tema di servizio idrico, i rapporti in essere, basato su convenzioni tipo, tra l’ente competente e il soggetto gestore.
In aggiunta, è previsto lo sblocco di 2,3 miliardi di euro (la metà dei quali fondi europei) per interventi contro il dissesto idrogeologico e di 110 milioni di euro per sistemare i fiumi nelle aree metropolitane già colpite da alluvioni.
Articolo 8 – terre e rocce
È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall’estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.
Articolo 22 Conto Termico
Viene stabilito che con successivo decreto ministeriale saranno definite nuove semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online nell’ambito della definizione di un nuovo sistema incentivante in attuazione dell’articolo 28 del D.Lgs 28/2011 che quindi sostituirà quello denominato “conto-termico” introdotto con D.M. del 28 dicembre 2012 che ha registrato risultati, in termini di numerosità delle richieste di incentivo, molto esigui.
Articolo 25 – autorizzazione paesaggistica
Eliminata l’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi di efficienza energetica e per impianti a fonti rinnovabili.
Articoli 33 e 34 – bonifiche
Introdotte misure di semplificazione degli interventi di bonifica, specialmente quelle da amianto, e avvio di un nuovo modello di governance territoriale basato sugli accordi di programma per le aree di crisi industriale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto Destinazione Italia  sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni decennali in cui le  bonifiche non si sono fatte in territori dove  il  binomio inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il benessere delle persone.
Tempi ultra-ristretti per l’iter procedurale che porta agli interventi di bonifica dei siti contaminati. Dai 45 giorni di tempo concessi alle Agenzie Regionali Ambientali per verificare l’operazione di bonifica effettuata si passa ai 15 giorni. Viene introdotto, inoltre, il principio del silenzio-assenso.
 
Articolo 35 – incenerimento
L’articolo contiene misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani, considerati infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
 
Articolo 36 Misure a favore di interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
La norma integra la disciplina del Patto di Stabilità interno prevedendo l’esclusione delle spese sostenute dalle Regioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, tenuto conto delle maggiori entrate riscosse dalla Regione dal meccansimo delle royalties.
Articolo 37 Misure urgenti per approvvigionamento e trasporto gas naturale TAP
La disposizione sancisce il carattere strategico dei gasdotti di importazione dall’estero, dei terminali Gnl, degli stoccaggi, delle reti nazionali e delle opere connesse. Sul fronte autorizzativo si prevede che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, partecipino attivamente all’iter indicando le modalità di attraversamento, ma, in caso di mancata comunicazione entro i termini, lo stesso soggetto che richiede l’autorizzazione potrà concludere comunque la procedura.
Infine, all’Autorità è dato mandato di introdurre a partire dal 2015 tariffe di stoccaggio che incentivino in particolare le prestazioni di punta.
Articolo 38 Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Vengono potenziati gli strumenti autorizzativi per snellire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo che sono considerate attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L’articolo inoltre introduce il titolo concessorio unico per la ricerca e coltivazione di idrocarburi con termini perentori per la definizione del disciplinare tipo e quello di 90 giorni agli interessati per presentare le istanze relative ai titoli vigenti e ai procedimenti già in corso. Previsti inoltre progetti sperimentali offshore fino a 5 anni in ambiti posti in prossimità di aree di alti Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi con l’obiettivo di accertare eventuali fenomeni di subsidenza.
 
 
 
 
 

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