Quesito: sosta per trasbordo o stoccaggio?

Sosta per trasbordo o stoccaggio?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Lavoro presso una società di autotrasporto rifiuti, che periodicamente bonifica presso propria autorimessa le autocisterne e cassoni adibiti al trasporto rifiuti; la società  stocca il refluo liquido, derivante da tale operazioni di lavaggio, presso bulk da 10 mc, installati in sito, per poi smaltire presso impianto idoneo autorizzato, una volta riempito il bulk. Si chiede  se tale situazione  rientra nella definizione di deposito temporaneo di rifiuto o se occorre richiedere autorizzazione alla Provincia per poter eseguire tale operazione.
Risposta
L’operazione configurata nel quesito può rientrare nelle casistiche previste per la sosta per trasbordo, purché tale deposito non superi le 48 ore.
Il comma 12, l’art. 193 del Dlgs 152/2006 dispone infatti che: “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per le spedizioni all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
In caso contrario, pertanto, l’attività si configura come un’attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR nel quale  bisognerà indicare espressamente l’operazione di trasbordo effettuata.
le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere. Ogni caso deve essere valutato in concreto

 

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