Raccolta e trasporto rifiuti: capacità finanziaria ridotta
Iscrizione cat. a 1 a 5 : Capacità finanziaria per le imprese esercenti attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
Delibera Comitato Nazionale 14.3.2012 – ANGA
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con deliberazione del 14 marzo 2012 prot. n. 405 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti ha provveduto all’adeguamento degli importi (fissati dalla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) concernenti i requisiti di capacità finanziaria delle imprese che svolgono attività di ravvolta e trasporto dei rifiuti e rientranti nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).
La delibera precisa che il requisito della capacità finanziaria, ai fini dell’iscrizione all’Albo si intende soddisfatto con l’importo di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per gli altri veicoli aggiuntivi.
La delibera sostituisce e riscrive l’art. 2 della delibera n. 1 del 30.1.2003.
Articolo 2 (Capacita finanziaria)
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Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro 50.000 9.000 per il primo veicolo di euro 2.500 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiorre ad € due milioni e cinquecentomila secondo la schema allegato sotto la lettera A
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( Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s’intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di euro 25.000 per il primo veicolo di euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.)
3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
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Il requisito viene dimostrato attraverso attestazione di affidamento bancario che deve essere rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’ intermediazione bancaria che devono possedere comunque un capitale sociale superiore a 2.500.000 euro.
Lo schema dell’attestazione è riprodotto nell’Allegato A della delibera.
Infine viene specificato che le imprese che hanno già dimostrato di possedere il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione annuale all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria attestando di essere iscritte a tale Albo.
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale del provvedimento.