Dlgs. 231/2001 e reato ex art. 256 comma 4
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo Studio Legale Ambiente propone secondo schema di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001 per i reati di cui al Dlgs. 152/2006; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.
Particolare attenzione all’ art. 256 comma 4 Dlgs. 152/2006.
Il comma 6 dell’art. 25 undecies del Dlgs. 231/2001 prevede la riduzione a metà della pena per le ipotesi di reato di cui all’art. 256 comma 4 Dlgs. 152/2006 con riferimento alle sanzioni di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001.
Recita il comma 4 dell’art. 256: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Il reato prevede due diverse condotte ovvero:
1) inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni;
2) carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Il riferimento dunque è solamente alla violazione dell’art. 256 comma 1 lett. a) e b) ; comma 3 primo e secondo periodo.
In particolare le pene previste per il trasgressore (Dlgs. 152/2006) e per la Società (Dlgs. 231/2001) risultano:
reato |
Art. 256 comma 4Pena ex Dlgs. 152/2006 |
Sanzione Enteex Dlgs. 231/2001 |
Sanzioni interdittive |
art. 256comma 1 lett. a)(gestione non autorizzata) |
pena dell’arresto da 1 mese e mezzo a 6 mesiocon l’ammenda da 1300 euro a13000 euro |
Fino a 125 quote |
Non prevista |
Art. 256comma 1 lett. b)(getione non autorizzata/rifiuti pericolosi) |
pena dell’arresto da 3 mesi a 1 annoecon l’ammenda da 1300 euro a13000 euro |
Da 75 a 125 quote |
Non prevista |
Art. 256comma 3 primo periodo(discarica non autorizzata) |
pena dell’arresto da 3 mesi a 1 annoecon l’ammenda da 1300 euro a13000 euro. |
Da 75 a 125 quote |
Non prevista |
Art. 256comma 3 secondo periodo(discarica finalizzata smaltimento rifiuti pericolosi) |
arresto da 6 mesi a 1 anno e mezzoedell’ammenda da euro 2600 aeuro 26000 |
Da 100 a 150 quote |
Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 per una durata non superiore a 3 mesi |
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille. 3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
Si ricorda che le sanzioni interdittive descritte dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 sono:
a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) sospensione o revoca della autorizzazione, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.