Proprietario “incolpevole” e abbandono dei rifiuti
TAR Sicilia (Palermo) 2675 del 21.11.2016
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il caso esaminato dal TAR Sicilia si pone nel solco della precedente giurisprudenza.
La mera conoscenza dell’abbandono di rifiuti sul proprio terreno non concreta di per se’ la colpa. Tuttavia la mera conoscenza si tramuta in consapevolezza /colpevole laddove s’impone l’ordinaria diligenza di adottare le misure idonee ad evitare l’illecito. Tale struttura dilata la responsabilità.
Il TAR Sicilia (Palermo) n. 2675/2016 rileva la “colpa” e dunque l’omessa diligenza nel fatto che l’Ente proprietario del terreno (RFI) interessato da abbandono di rifiuti da parte di terzi era già a conoscenza di precedenti abusivi sversamenti di rifiuti. Nel caso in esame la rete Ferroviaria Italiana SPA era già a conoscenza degli sversamenti e dunque “consapevole” ovvero colpevole di non aver attuato le misure per evitare l’abbandono di rifiuti sull’are di proprietà. Scrive il TAR Sicilia, citando proprio le sentenze sopra riferite: “A fronte di detta consapevolezza, l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell’area. Al riguardo va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il requisito della colpa postulato dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area (Cfr. Cons. di Sato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige – Sez. I – 2/11/2011) soprattutto nei casi, come quelli in specie, tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell’area privata.