Quesito *
Il comma 4 dell’art. 209 Dlgs. 152/2006 prevede che in materia di rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di e certificazione ambientale “l’autocertificazione e i relativi documenti mantengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza a qualsiasi titolo avvenuta della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1”.
Quale è la validità temporale dell’ autocertificazione e cosa significa “notifica di decadenza all’interessato ?”
Risposta
Le imprese certificate possono rinnovare l’autorizzazione ovvero la iscrizione all’Albo di cui all’art. 212 con autocertificazione (regime di favore)
L’autocertificazione non solo sostituisce l’autorizzazione ma estende efficacia (validità temporale) anche dopo 180 giorni alla decadenza della autorizzazione .
L’articolo 209, comma 1 del Dlgs 152/2006 prevede che per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento EMAS o certificate Uni En Iso 14001, possano sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti. Viene sottolineato come l’autocertificazione debba essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari.
Tale autocertificazione e i relativi documenti sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione e mantengono l’efficacia sostitutiva fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta.
* Le risposte ai quesiti sono indicative ed informative.