Uno contro zero – RAEE
Firmato il regolamento di disciplina del ritiro “uno contro zero” dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. “Raee”).
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi
E’ stato firmato dal Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, il regolamento che disciplina il ritiro gratuito (senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente) dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Il DM comprende tutti i RAEE di piccolissime dimensioni identificati dallo stesso D.Lgs 49/2014 come “RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm”, provenienti dai nuclei domestici. I nuclei domestici sono quelli definiti dall’articolo 4 del D.lgs 49/2014: “I RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.
L’obbligo dell’uno contro zero si applica per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Viene lasciata la facoltà – e non l’obbligo – di fare il ritiro secondo il criterio dell’uno contro zero ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).
I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza dei personale o qualora il rifiuto risulti privo dei suoi componenti essenziali. Vi è però l’obbligo di informare i cittadini della possibilità di conferimento gratuito e viene promossa tale possibilità anche con campagne informative e iniziative incentivanti e di premialità.
Sotto il profilo operativo, la semplificazione introdotta rispetto alle precedenti versioni del Regolamento riguarda prevalentemente le modalità di raccolta e di gestione di questi piccoli RAEE. Innanzitutto il ritiro dei rifiuti può essere fatto anche in un luogo che si trova in “prossimità immediata” del punto vendita, non necessariamente all’interno dello stesso. Lo svuotamento deve essere fatto “ogni sei mesi o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 kg e, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno”. I RAEE così raccolti possono essere trasportati in modalità semplificata in un centro accreditato per il riutilizzo, in un centro di raccolta, in un impianto oppure in un centro di “raccolta e restituzione” gestito dai produttori.
Allegato 1_DM RAEE Uno contro Zero