Sicurezza: DVR – autocertificazione al 31.5.2013
Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate
Chiarimenti inerenti la proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Il termine per l’autocertificazione del DVR è avvenuta ex art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
IN seguito alle numerose richieste pervenute, il Ministero del lavoro ha diffuso una nota di chiarimenti inerenti il termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi.
Nella nota vengono ricostruite normativamente le diverse proroghe che si sono succedute nel tempo sino ad arrivare all’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 29 che così dispone: ”..Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 del comma 8 lett.f) e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” .
Secondo l’interpretazione ministeriale è da prendere in considerazione “la scadenza del terzo mese successivo” e poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate entra in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza del terzo mese successivo è da intendersi riferita al 31 maggio 2013.
Pertanto, precisa la nota, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della nota ministeriale.
nota chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà: Nota del Ministero Lavoro 31/01/13 prot.32
Sicurezza: DVR autocertificazione
5 Febbraio 2013
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