Sicurezza: il rischio elettivo esclude la responsabilità del datore di lavoro

Note a Cass. Lavoro n. 10734/2011
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Una guardia giurata si allontanava dal proprio posto di lavoro, seppur rimanendo nei pressi, per parlare con un collega al quale accidentalmente cadeva l’arma da fuoco a terra e lo feriva ad un braccio.
La guardia giurata conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per vederla condannare al risarcimento dei danni per un infortunio accaduto in occasione del lavoro prestato.
La guardia giurata percorreva i due gradi di giudizio in quanto la domanda veniva rigettata atteso che i giudici escludevano che l’infortunio fosse connesso all’attività lavorativa. La guardia proponeva ricorso per cassazione.
 
La sentenza della Cassazione conferma i due gradi di giudizio e precisa: “Non era dunque ravvisabile né una causa, né una occasione di lavoro, dal momento che la condotta posta in essere… si era concretizzata nel fatto che, per ragioni del tutto estranee al servizio aveva lasciato la propria postazione di lavoro, soffermandosi a discutere con altra guardia giurata, determinando così il venir meno di qual vincolo di occasione lavorativa, che costituisce condizione imprescindibile per la responsabilità datoriale, si da configurare un rischio elettivo…”
 
Il rischio elettivo, consiste in una deviazione dalla attività lavorativa, volontaria, tesa a finalità personali e non riconducibili alla mansione resa e dalle normali modalità lavorative; il rischio elettivo esclude il nesso con l’attività lavorativa.
Il datore non è responsabile dell’infortunio al dipendente che si sia allontanato dalla propria postazione di lavoro.
La Cassazione cita altra sentenza come precedente ovvero la Cass. 4.7.2007 n. 15047 secondo cui “…in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, aggiungendo al riguardo che tale genere di rischio – in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro – si connota per il simultaneo concorso di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, della direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali ed infine, della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa)..”.


 

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