Sicurezza: lesioni personali colpose ex art. 590 co. 1,2 c.p.

Note a Cassazione penale n. 19555/2011
a cura di avv. Cinzia Silvestri

Prevale la responsabilità del datore di lavoro anche se l’infortunio sia causato per colpa del lavoratore. 
Nel caso in esame un operaio, esperto, per evitare che uno dei pezzi allineato alla macchina rettificatrice cadesse, appoggiava la mano sinistra sulla lama della macchina rettificatrice, procurandosi delle lesioni.Il responsabile della gestione aziendale, nonché componente del Consiglio di Amministrazione dell’impresa, veniva condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di lesioni personali colpose (art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p.): il dirigente non aveva né adeguato la macchina alle prescrizioni antinfortunistiche predisponendo idonee misure di protezione nè richiesto ai propri dipendenti l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
In particolare precisa la sentenza: “….il cui funzionamento non aveva provveduto ad arrestare allorché aveva allungato la stessa mano nel tentativo di fermare la caduta a terra di uno dei pezzi che aveva allineato sulla macchina. L’infortunio si era verificato in (omissis), per la colpa generica in cui versava l’imputato nonché per la colpa specifica, avendo questi omesso di adeguare la macchina alle prescrizioni antinfortunistiche sopravvenute nei tempo, con idonee protezioni e con i presidi tecnici (essendo la stessa dotata unicamente di una cuffia) a tutela della sicurezza e della incolumità dei lavoratori dipendenti ed avendo altresì omesso di richiedere agli stessi l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; ciò quindi in violazione dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 35, commi 1 e 72 D.l.vo n. 626 dei 1994….”
L’omesso controllo del datore di lavoro e la macchina obsoleta determinano la sua responsbailità: “…Il fatto che alla produzione dell’evento avesse concorso la parte offesa, con condotta imprudente, per aver fatto verosimilmente eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza e sulla reiterazione delle stesse operazioni, ovviamente non solo non vale ad escludere la responsabilità dell’imputato, in veste di datore di lavoro, ma tantomeno potrebbe condurre ad “escludere” la sussistenza dell’aggravante – contestata – del fatto commesso con violazione della disciplina antinfortunistica ed in particolare dell’art. 35, comma 1 D.l.vo n. 626 del 1994, come legittimamente ritenuto dalla Corte distrettuale. Era invero rimasto accertato, come rimarcato dalla sentenza impugnata, che l’infortunio si era verificato perché la macchina rettificatrice – già obsoleta all’epoca dei fatto – non era stata adeguata, per omissione del P., agli specifici congegni di sicurezza, individuati dai progredire della tecnica (ovvero gli “scudi di sicurezza” come precisato dal tecnico dell’A.S.L.) tali da bloccarne il funzionamento in difetto di espresso consenso all’apertura, elettricamente azionabile dall’operatore.



 

adminSicurezza: lesioni personali colpose ex art. 590 co. 1,2 c.p.

Related Posts