Sicurezza: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali / n.11 del 25.5.2012
A cura avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
A seguito delle numerose richieste interpretative pervenute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato la circolare del 25 maggio n. 11 che fornisce chiarimenti applicativi in merito al D.M. 11 aprile 2011 sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e ai criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per effettuare tali verifiche.
Si riportano di seguito i principali aspetti contenuto nella circolare.
Modalità di richiesta delle verifiche periodiche
In primo luogo la circolare richiama l’art. 71 del T.U. sicurezza che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII e il D.M. 11 aprile 2011 che individua nell’Inail il soggetto titolare della prima verifica e nelle ASL i soggetti titolari delle verifiche successive.
La richiesta di verifica, ai fini del calcolo della decorrenza dei 60 giorni o 30 giorni entro cui rispettivamente l’Inail o le Asl devono effettuare la verifica, viene considerata valida se presenta i seguenti requisiti:
se trasmessa in forma cartacea deve essere su carta intestata dell’impresa o quanto meno corredata di timbro dell’impresa stessa;
deve riportare l’indirizzo completo presso il quale si trova l’attrezzatura da sottoporre a verifica, i dati fiscali e recapiti telefonici;
deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (es. matricola, tipologia);
deve essere indicato il soggetto abilitato che il datore di lavoro dovrà individuare tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati;
deve riportare la data della richiesta.
In caso di richiesta incompleta, ossia mancante di uno degli elementi sopra indicati, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente specificando che i termini di 60/30 giorni decorrono dalla data di richiesta completa di tutti gli elementi richiesti.
Scelta del soggetto abilitato
Il D.M. 11 aprile 2011, in attuazione di quanto già disposto nell’art. 71 commi 11 e 12 stabilisce che sia il datore di lavoro ad individuare il soggetto abilitato e la circolare indica le modalità da seguire.
Si rinvia alla lettura completa della circolare.