SISTRI “facoltativo”: Decreto Ministeriale semplificativo, DM 126/2014
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Il 24 aprile 2014 il Ministro dell’Ambiente ha firmato il decreto che trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il provvedimento, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero: www.minambiente.it
Il ministero dell’Ambiente, ha ritenuto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI escludendo le piccole attività, spostando il pagamento del contributo e introducendo importanti semplificazioni per i trasportatori per quanto riguarda l’intermodalità.
Si riportano i principali interventi:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Viene specificato che non tutti i produttori di pericolosi, come precedentemente previsto, debbano aderire al sistema Sistri.
Vengono esclusi, infatti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, fino a dieci dipendenti, derivanti da: attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, quelle di servizio e quelle sanitarie (articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché le attività agricole e agroindustriali. Sopra questa soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire.
Esclusione a prescindere dal criterio del numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Categoria non contemplata dalle esclusioni e che, conseguentemente, rientra nei soggetti obbligati è quella relativa alle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (lettera g) articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006).
A questi si aggiungono gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006 e gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. Per quanto riguarda la sola Campania, scompaiono, pertanto, i Comuni precedentemente contemplati e si allarga la platea dei soggetti obbligati non solo ai trasportatori ma anche agli impianti che gestiscono urbani.
Si ricorda inoltre che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento del contributo – Il ministro dell’Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro il 30 giugno nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Uno slittamento rispetto al precedente termine del 30 aprile. Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale.
La questione campana – Relativamente alla Campania, il decreto disciplina l’avvio del sistema nella regione. I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, così come quelli che organizzano il trasporto, dovranno compilare e firmare la scheda Sistri area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore. Questo dovrà avvenire prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso gli impianti di destinazione. I gestori di questi ultimi impianti, se non sono obbligati al Sistri perché la loro attività è al di fuori del territorio campano, dovranno controfirmare le schede Sistri all’atto dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto. Dopo la consegna del rifiuto, il Sistri genererà automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area on-line relativa al registro cronologico del comune.
Intermodalità
Si accorcia il termine massimo di durata del deposito preliminare nell’ambito del trasporto intermodale, che passa dai 45 originariamente previsti dalle prime bozze del decreto ai 30 giorni stabiliti dalla bozza definitiva del provvedimento.
Ricordiamo come la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”), legge ha lasciato immutati i termini sulla partenza del sistema, spostando, però, dall’originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. Le uniche sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 saranno, pertanto, solo quelle connesse agli adempimenti cartacei e non quelle previste dalla disposizioni Sistri.