(GU n. 9 del 13 gennaio 2010) “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell‘articolo 189 del Dlgs. N. 152 del 2006 e dell‘art. 14 bis del DL n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009“ (Gazz. Uff. n. del 27.2.2010).
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il decreto correttivo (cfr. sul sito www.sistri.it) cerca di porre chiarezza ad alcune disposizioni che hanno generato incertezza applicativa tra gli operatori; a ciò si deve anche il rallentamento dei tempi dell’accordo Unioncamere-Associazioni imprenditoriali nonché lo scarso numero di richieste di iscrizione da parte delle imprese nonchè alcune interrogazioni parlamentari.
Tra le principali novità introdotte dalle disposizioni correttive rientrano:
PROROGA TERMINI (art. 1): L’articolo concede proroga di 30 giorni sui termini relativi all’iscrizione al Sistri previsti per le varie categorie di soggetti di cui all’art,olo 3, comma 1 del DM 17 febbraio 2009.
NUOVI SOGGETTI TENUTI AL SISTRI (art. 3): Sono tenute alla iscrizione anche a) le imprese od enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; b) e che risultino produttori di rifiuti (ex art. 184 comma 3 lett. G) a prescindere dal numero dei dipendenti
Delegato (art. 12): Viene chiarito il ruolo del “delegato” modificando la pregressa definizione (cfr. Allegato IA del DM 17.12.2009) e riportando così tale figura nell’ ambito di “referente” e non di “responsabile”. L’attuale definizione precisa: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica….”;
VIDEOSORVEGIANZA (art. 2): l’estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento dei rifiuti oltre che alle discariche; anche gli impianti di incenerimento rifiuti devono dotarsi degli appositi dispositivi così come previsto dall’articolo 1 comma 5 del DM 17 dicembre 2009;
USB/SEDE LEGALE – unità locale (art. 4): E’ prevista la possibilità, per quanto riguarda l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5 del Dlgs n. 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo allasola sede legale o in alternativa di un ulteriore USB per ciascuna unità locale; fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale , il contributo dovrà essere versato per ciascuna di essere;
MODALITA’ PAGAMENTO CONTRIBUTI (art. 5): E’ stata inserita importante e corposa integrazione all’allegato II del Dm 17 dicembre 2009 relativamente alle modalità di pagamento dei contributi. Vengono chiariti per ciascuna categoria di soggetti i dubbi interpretativi che gli operatori avevano evidenziato in questa fase di avvio del sistema;
POSTA ELETTRONICA: tra le modalità previste per l’iscrizione (Allegato IA al DM 17 dicembre 2009) è prevista la posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli di iscrizione;
MODULI DI ISCRIZIONE: sono stati riformulati i moduli di iscrizione per correggere refusi ed errori segnalati dagli operatori; restano salve le iscrizioni effettuate fino all’entrata in vigore del decreto correttivo sulla base dei vecchi moduli allegati al DM 17 dicembre 2009
COMUNICAZIONE MOVIMENTI: E’ stato modificato il termine per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare per la movimentazione di rifiuti pericolosi le 8 ore inizialmente previste per i produttori passano alle 4 attuali; mentre per il trasportatore le 4 ore previste passano a 2 ore.
SISTRI:Pubblicato il Decreto Ministeriale del 15.2.2010 recante modifiche ed integrazioni del decreto 17.12.2009
28 Febbraio 2010
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