IMU e TARES: è Legge
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il DL 102/2013 del 31 agosto è stato convertito in Legge n. 124/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.10.2013.
IMU e TARES subiscono una revisione.
L’art. 1 si apre promettendo “ Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ovvero:
1. Per l’anno 2013 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Interviene l’art. 2bis ad applicare, forse a compensare l’esenzione di cui sopra, l’ IMU alle unità immobiliari concesse in comodato.
Quanto alla TARES, l’art. 5 è poco leggibile.
Tutto sembra lasciato alla discrezionalità dei Comuni che possono decidere degli sgravi in presenza di certi criteri; e ciò scomodando l’abusato principio “chi inquina paga”.
Ed invero il Comune, per l’anno 2013, con un regolamento da adottarsi in un certo termine può (si badi può) stabilire di disapplicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ,diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Si rinvia alla lettura del copioso articolo ma si segnala la lettera d) meritevole di riflessione e di un sorriso caritatevole ovvero è prevista tra le esezioni la:
“d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011( (, che tengano conto altresi’ della capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente(ISEE), nonche’ introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all’ auto compostaggio, come definito dall’articolo183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni).