Materiali da scavo: modificato il DM 161/2012
Dlgs. 221/2015 art. 28 espunge i materiali lapidei.
a cura di Studio legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri
L’art. 28 del Dlgs. 221/2015 modifica il DM 161/2012 in materia di “terre e rocce da scavo”; espunge dal testo il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei. Si ricorda invero che tali residui sono stati sempre al centro di ripesamenti del legislatore in tutta la travagliata storia della disciplina dei materiali lapidei.
Dal 2.2.2016 dunque il testo dell’art. 1 del DL 161/2015 che definisce i “materiali da scavo” è il seguente:
art. 1 co. 1 b) «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato…