Una società Ligure nell’ambito della esecuzione di lavori subiva il sequestro giudiziario del fondo di sua proprietà in quanto risultavano sparsi “… cumuli di terra e sassi e dove sono stati eseguiti lavori di riempimento e successivo livellamento di terreno…”
Il Comune Ligure, a mezzo del DIRIGENTE dei lavori pubblici ed urbanistica, ingiungeva alla società la rimozione dal fondo di proprietà delle terre e rocce sparse.La società impugnava il provvedimento del Comune.
Nel corso della istruttoria le analisi disposte precisavano che il materiale riutilizzato per i riempimenti e livellamenti era idoneo all’uso.Il TAR tuttavia ritiene che le terre e rocce da scavo possano essere escluse dal novero dei rifiuti SOLO se sottoposte alla verifica amministrativa indicata dall’art. 186 Dlgs. 152/2006 ss.m..
Se manca la verifica amministrativa le terre sono e rimangono rifiuti.Poco importa, dunque, che in sede di successivo accertamento (ex post) le terre risultino idonee e dunque conformi a quanto prescritto dalla legge.Precisa il TAR che esiste una vera e propria PRESUNZIONE che le terre e rocce siano rifiuti (ax art. 186 comma 5 Dlgs. 152/2006) e solo la procedura amministrativa di accertamento prevista permette di escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti.Il TAR si spinge oltre.
Se è vero che la società non ha seguito la procedura amministrativa che permette di superare la presunzione sulla natura dei rifiuti e dunque le terre e rocce sparse trovate sul fondo della società sono rifiuti è anche vero che la società dovrà rispondere ex art. 192 Dlgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti).
Ne deriva che l’ingiunzione di rimozione dei rifiuti oggetto di impugnazione avanti al TAR non è di competenza del DIRIGENTE bensì del SINDACO.
Il TAR dunque ANNULLAVA l’atto sotto il profilo della incompetenza e rimetteva gli atti al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.
TERRE E ROCCE – TAR LIGURIA 15.12.2009 N. 3741
22 Gennaio 2010
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