RIFIUTI PERICOLOSI – Ecotossico (H14)
L. n. 28/2012 di conversione del DL n. 2/2012 art. 3
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’ allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e’ stato sostituito da nuova formulazione con L. n. 28/2012 di conversione del DL 2/2012.
La modifica del punto 5 dell’allegato D coinvolge anche H14 (ecotossico) .
E’ noto che le modifiche apportate dal Dlgs. 205/2010 hanno provocato incertezze applicative ingenti.
Noto è il parere ISS/ISPRA del 29.11.2011, in vigenza del Dlgs. 205/2010, che ha tentato con parere e dunque in assenza di alcuna forza legislativa di dare indirizzo e interpretazione alla questione.
Ebbene, il legislatore proprio con riferimento all’H14 (L. 28/2012) precisa che “..Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″)).
L’accordo ADR dunque assurge a fonte interpretativa per volontà legislativa.
Allegato D punto 5 del Dlgs. 152/2006 parte IV
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Dlgs. 152/2006dal 29.4.2006 al 24.12.2010 | Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 205/2010 ed in vigoredal 25.12.2010 al 24.3.2012 | Dlgs. 152/2006 come riformato dalla L. 28/2012 ed in vigoredal 25.3.2012 |
5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”),esso e’ classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosita’ possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “Voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. |
5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e’ classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato I. | “5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e’classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″). |
Si ricorda:
– Un rifiuto è pericoloso se presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I, cioè le caratteristiche contrassegnate dalla lettera H (art. 183 comma 1 lettera b)[1], definizione ripresa anche dall’art. 184 comma 4 T.U.A.).
– Ai sensi dell’art. 184 comma 5 T.U.A.[2], però, anche l’allegato D, che descrive i codici CER, deve ritenersi “vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi” .
La pericolosità di un rifiuto, dunque, deriva dalla applicazione combinata degli allegati D e I: un rifiuto è pericoloso per definizione (all. D) oppure perché contiene una data percentuale di sostanze pericolose (all. I).
A dire il vero l’allegato D prevedeva già un rinvio all’allegato I, laddove al punto 5 stabiliva quando un rifiuto dovesse classificarsi
Infiammabile o facilmente infiammabile (H3A e H3b)
Irritante (H4)
Nocivo (H5)
Tossico (H6)
Cancerogeno (H7)
Corrosivo (H8)
Tossico per la riproduzione (H10) le percentuali di sostanze pericolose conteneva determinate circostanze di sostanze pericolose, tali da conferire al rifiuto una o più proprietà di cui all’allegato I (tossicità, infiammabilità, ecc…).
Mancavano però le linee guida per una corretta applicazione dell’allegato I, fornite appunto, seppur in via transitoria, dall’art. 3 comma 6 D.L. 2/12 modificato:
a) H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11:
si applica il punto 3.4. allegato D:
– punto di infiammabilità < o = 55 °C,
– una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
– una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
– una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
– una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
– una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
– una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
– una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
b) H1, H2, H9, H12, H13:
non applicabili, perché la decisione 2000/532/CE nulla disciplina in merito.
c) H14 (ecotossicità):
in attesa di un Decreto del MATTM tale caratteristica è attribuita secondo l’ADR per la classe 9 M6 e M7.
L’ADR è un accordo sancito a livello europeo, che disciplina il trasporto delle merci pericolose, imponendo misure per l’imballaggio e (allegato A dell’accordo) e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli (allegato B dell’accordo).
Le merci sono suddivise in classi a seconda dei rischi derivanti dalla loro manipolazione e contatto.
La classe 9 è una categoria residuale che comprende la pericolosità non descritta nelle altre classi:
– Classe 1a – Materie e oggetti suscettibili di esplosione
– Classe 1b – Oggetti caricati con materie esplosive
– Classe 1c – Merci di accensione, artefizi e merci analoghe
– Classe 2 – Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
– Classe 3 – Materie liquide infiammabili
– Classe 4.1 – Materie solide infiammabili
– Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea
– Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabile
– Classe 5.1 – Materie comburenti
– Classe 5.2 – Perossidi organici
– Classe 6.1 – Materie tossiche
– Classe 6.2 – Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni
– Classe 7 – Materie radioattive
– Classe 8 – Materie corrosive
– Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi
Le materie incluse nella classe 9 sono poi al loro volta suddivise in sottoclassi:
M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute;
M2 Materie ed apparecchi che, in caso d’incendio, possono formare diossine;
M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;
M4 Pile al litio;
M5 Congegni di salvataggio;
M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente:
M6 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, liquide;
M7 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, solide;
M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;
M9-M10 Materie trasportate a caldo:
M9 Liquide;
M10 Solide;
M11 Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non corrispondono alle definizioni di nessun’altra classe.
Le materie M6 e M7 di cui alla classe 9 sono dunque: “materie pericolose per l’ambiente comprendono le materie liquide o solide inquinanti per l’ambiente acquatico e le soluzioni e miscele di queste materie (come i preparati e i rifiuti) che non possono essere classificate nelle altre classi, o nelle altre rubriche della classe 9 elencate nella Tabella A del capitolo 3.2. Esse comprendono anche i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati” (punto 2.2.9.1.9 ADR).
[1] Art. 183 comma 1 lett. b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
[2] art. 184 comma 4 e 5 Dlgs. 152/2006 come modificato dal Dlgs. 205/2010:
(4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto)).
((5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.))