Fanghi – Scheda di accompagnamento fanghi– esiste ancora?
Novità dal Dlgs. 116/2020 – art. 193 comma 10 Dlgs. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
L’intervenuta novella dell’art. 193 ad opera del D.lgs. 116/2020 ha modificato ancora l’art. 193 e indicato al comma 10:
“Il formulario d’identificazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, PUO’sostituire il documento di cui all’art. 13 D.lgs. 99/92 a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del citato D.lgs. 99/92, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario”.
Il nuovo art. 193 comma 10, oggi vigente, avvalla l’esistenza della scheda, e modifica il testo previgente dell’art. 193 comma 8 ante Dlgs. 205/2010 che indicava la mera sostituzione del FIR alla scheda e l’indicazione nello spazio annotazioni di tutti i requisiti di cui alla scheda di accompagnamento ex Dlgs. 99/92 allegato III. Il passaggio è importante: non più “scheda sostituita dal FIR” (ex art. 193 comma 8 previgente, bensì “ il FIR può sostituire a condizione che….”; dizione che accentua la prevalenza della scheda di accompagnamento, in cui il Formulario non sostituisce nulla salvo che contenga tutti i requisiti della scheda di accompagnamento.
Pare oggi corretto e legittimo circolare con la scheda di accompagnamento (che contiene tutte le informazioni di cui all’allegato III citato) assieme al FIR oppure circolare solo con il FIR a condizione però che contenga tutti i dati richiesti nella legge speciale allegato III.
Pare ovvio ma non lo è. L’approdo legislativo salva dalla sanzione. Alcune aziende, attesa l’incertezza interpretativa, sono state sanzionate ex art. 258 Dlgs. 152/2006 in quanto circolavano ancora con la scheda di accompagnamento ed il FIR; e ciò sull’errato presupposto che la scheda fosse stata sostituita dal FIR, sotto l’egida della precedente dizione normativa.
La novella del 2020 (Dlgs. 116/2020) pare riportare a congruità la questione, anche se forse non risolve.
Ed invero le imprese che circolano ancora con la scheda ed il FIR erano esposte ad una sanzione meramente formale ovvero per non aver annotato i dati nel formulario pur avendo compilato la scheda con precisione; non mancano i dati ma questi non sono trascritti nello spazio annotazioni.
Si precisa peraltro che la nuova formulazione dell’art. 193 comma 10 (D.lgs. 116/2020) espunge dal testo anche il riferimento alla casella “annotazioni”, che per sua natura non può contenere indicazioni sanzionabili essendo destinata a comunicazioni prive di rilevanza giuridica.