LINEE GUIDA PER INDENNIZZO DA RITARDO della P.A.
Direttiva del Ministero: Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva 9.1.2014 del Ministero della P.A. e semplificazione
La Direttiva pone Linee Guida per la erogazione dell’indennizzo nei casi in cui la PA tardi nel concludere un procedimento ad istanza di parte o d’ufficio.
La Direttiva si distingue per il contenuto ampio che riassume il dettato normativo con corretti riferimenti di giurisprudenza; recepisce l’intento del legislatore, lo chiarisce e tuttavia (non si comprende con quale potere) ..restringe il campo di applicazione della Legge e pone limiti alcuni rispettosi del dettato legislativo ed altri di dubbio rispetto.
La Direttiva fornisce dunque alla P.A. Linee Guida sull’applicazione del DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L n. 98/2013.
La Legge introduce il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo e intende garantire l’effettivita’ dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare:
1) tutelare i privati in conseguenza della violazione dei termini di conclusione dei procedimenti attivati ad istanza di parte
2) prevedere il pagamento di un somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.
3) sanzionare la violazione di un obbligo, in quanto correlato al rispetto di un preciso termine di conclusione di un procedimento amministrativo cosi’ come disciplinato dall’art. 2 della legge n. 241/1990.
4) ribadire che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine definito da un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione di riferimento o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
5) L’indennizzo da ritardo prescinde dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio (e determini il venir meno del potere dell’Amministrazione di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere).
6) L’indennizzo è dovuto anche nell’eventualita’ in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento “scusabile”, e astrattamente “lecito”, dell’Amministrazione (compreso caso fortuito o forza maggiore).
Il provvedimento contiene audace trasparente formulazione dei principi di difficile applicazione nella pratica. La Guida riassume il contenuto legislativo ed il percorso giurisprudenziale.
La Direttiva invero dopo aver riconosciuto il dettato legislativo con ampio respiro comincia ad indicare , tra le righe, i limiti di tale indennizzo:
1) circoscrive gli effetti ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
2) richiesta di indennizzo solo per i procedimenti successivi al 21 agosto 2013
3) l’importo da corrispondere all’interessato e’ pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro;
4) l’importo e’ calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
5) l’indennizzo da ritardo non e’ applicabile nelle ipotesi di Denunzia di Inizio di Attivita’ (o di Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita’)
6) L’interessato successivamente al decorso dei termini di conclusione del procedimento deve ricorrere all’Autorita’ titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato e, contestualmente, la corresponsione dell’eventuale indennizzo da ritardo per il caso in cui il titolare del potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato.
7) Tale istanza deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere.
Il rispetto del termine di presentazione della domanda di indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che la violazione dello stesso determinera’ un effetto decadenziale, impedendo la riproposizione dell’istanza diretta ad ottenere l’indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento di cui si tratta.