Linee Guida per l'indennizzo "da ritardo" della P.A.

LINEE GUIDA PER INDENNIZZO DA RITARDO della P.A.
Direttiva del Ministero: Indennizzo  da  ritardo   nella   conclusione   dei procedimenti ad istanza di parte.

Segnalazione a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva 9.1.2014 del Ministero della P.A. e semplificazione

La Direttiva pone Linee Guida per la erogazione dell’indennizzo nei casi in cui la PA tardi nel concludere un procedimento ad istanza di parte o d’ufficio.
La Direttiva si distingue per il contenuto ampio che riassume il dettato normativo con corretti riferimenti di giurisprudenza; recepisce l’intento del legislatore, lo chiarisce e tuttavia (non si comprende con quale potere) ..restringe il campo di applicazione della Legge e pone limiti alcuni rispettosi  del dettato legislativo ed altri di dubbio rispetto.

In ogni caso rimane un provvedimento chiarificatore.


La Direttiva fornisce dunque alla P.A. Linee Guida sull’applicazione  del DL 69/2013,   convertito,   con modificazioni, dalla L n. 98/2013.

La Legge introduce  il  diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo e intende garantire  l’effettivita’   dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare:
1) tutelare i privati in conseguenza della  violazione  dei  termini  di conclusione  dei  procedimenti  attivati   ad   istanza   di   parte
2) prevedere  il  pagamento  di  un somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.
3) sanzionare la violazione  di  un  obbligo,  in  quanto  correlato  al rispetto di un preciso termine  di  conclusione  di  un  procedimento amministrativo cosi’ come disciplinato dall’art.  2  della  legge  n. 241/1990.
4) ribadire che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere  un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un  provvedimento  espresso,  entro  un  termine   definito   da   un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione  di  riferimento o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
5) L’indennizzo da ritardo prescinde  dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi, dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  (e determini  il  venir  meno   del   potere   dell’Amministrazione   di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere).
6) L’indennizzo è dovuto anche nell’eventualita’ in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  “scusabile”,  e   astrattamente “lecito”, dell’Amministrazione (compreso caso fortuito o forza maggiore).
Il provvedimento contiene audace trasparente formulazione dei principi di difficile applicazione nella pratica. La Guida riassume il contenuto legislativo ed il percorso giurisprudenziale.
 La Direttiva invero dopo aver riconosciuto il dettato legislativo con ampio respiro comincia ad indicare , tra le righe, i limiti di tale indennizzo:
1) circoscrive  gli  effetti ai soli  procedimenti  amministrativi  relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
2) richiesta di indennizzo solo per i procedimenti successivi al 21 agosto 2013
3) l’importo da  corrispondere  all’interessato e’ pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un  massimo  di 2.000 euro;
4) l’importo e’ calcolato a partire  dal  giorno  successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
5) l’indennizzo  da  ritardo  non   e’ applicabile nelle ipotesi di Denunzia di Inizio di  Attivita’  (o  di Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita’)
6)  L’interessato successivamente al decorso dei  termini  di conclusione del procedimento deve  ricorrere   all’Autorita’ titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del  1990,  richiedendo  l’emanazione  del  provvedimento  non adottato  e,  contestualmente,   la   corresponsione   dell’eventuale indennizzo da ritardo per il caso  in  cui  il  titolare  del  potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato.
7) Tale istanza deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il  procedimento  si sarebbe dovuto concludere.
Il  rispetto  del  termine  di  presentazione  della   domanda   di indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che la violazione dello  stesso  determinera’  un  effetto  decadenziale, impedendo  la  riproposizione  dell’istanza   diretta   ad   ottenere l’indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento  di  cui si tratta.
 
 

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