Nuovi C.E.R. operativi dal 1 giugno 2015

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l’allegato D[1] del Dlgs. 152/2006 con vigenza dal febbraio 2015; tale allegato ad oggi non è più vigente.
Successivamente all’intervento legislativo nazionale, il 18 Dicembre 2014, con applicazione diretta, sono state pubblicate
1) Decisione 955/2014 che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce tre nuovi codici cer (fanghi rossi, mercurio metallico, mercurio stabilizzato) e riscrive l’introduzione all’Elenco dei rifiuti, andando così a sostituire interamente l’Allegato D di cui alla Parte IV sui rifiuti del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06);
2) Regolamento 1357/2014 UE che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. …..
…..continua lettura articolo”CER nuovi” ..
 

[1] ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Classificazione dei rifiuti:
  1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice   CER,   applicando   le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso e’ pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta’ di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
  1. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso e’ non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e’ pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta’
di pericolo che esso possiede. Le indagini da   svolgere   per determinare le proprieta’ di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
  1. a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
   la scheda informativa del produttore;
     la conoscenza del processo chimico;
     il campionamento e l’analisi del rifiuto;
  1. b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
     la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
     le fonti informative europee ed internazionali;
     la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
  1. c) stabilire se le concentrazioni dei   composti   contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate   all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se   il rifiuto ha determinate proprieta’ di pericolo.
  2. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio’ noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
  3. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita’ stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
  1. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione))

 

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