Plastiche monouso – Legge bilancio 2019

Plastiche monouso – Legge Bilancio 145/2018
Art. 226 quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.1.2019


La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 inserisce l’art. 226 quater Dlgs. 152/2006 con vigenza dal 1.1.2019 in via “sperimentale”.
 
« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)
– 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica mono uso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

  1. adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie primeseconde nel ciclo produttivo;
  2. producono,impieganoeavvianoacompostaggiostovigliefabbricateconbio-polimeridioriginevegetale;
  3. utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione allefonti di approvvigionamento nazionale, inmodo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stovi- glie
  4. Per le finalità e gli obiettivi di cuial comma 1 i produttori promuovono:
    • laraccoltadelleinformazioninecessarieallamessaapuntodimaterieprime,processieprodottiecocompatibilielaraccoltadeidatiperlacostruzionedi Life Cycle Assessment certificabili;
  5. l’elaborazione di standard qualitativi perla:
    • determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase diproduzione;
    • determinazionedelleprestazioniminimedelprodottodurantelefasidiimpiego,compresoiltrasporto,lostoccaggioel’utilizzo;
  6. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plasticamo- nouso;
  7. l’informazionesuisistemidirestituzionedeiprodottiinplasticamonousousatidapartedel
  8. Leinformazionidicuiallaletterad)del comma 2 riguardano in particolare:
    1. i sistemi di restituzione, di raccolta e di recuperodisponibili;
    2. il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti diimballaggio;
    3. il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica
  9. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».

 

adminPlastiche monouso – Legge bilancio 2019