Riforma del processo penale e del codice penale
Condotte riparatorie – pubblicata in Gazzetta la L. 103/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Pubblicata in Gazzetta del 4.7.2017 la riforma del processo penale e del codice penale che entrerà in vigore il 3.8.2017. Le novità sono molte ma attira l’attenzione l’introduzione della possibilità di estinguere il reato “per condotte riparatorie” che trova vigenza anche nei processi in corso.
«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). –
Nei casi di procedibilita’ a querela soggetta a remissione, il
giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona
offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo’ essere
riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e
non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita’ della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato puo’
chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non
superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo
specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il
corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma,
all’esito positivo delle condotte riparatorie».
2. Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara
l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state
compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado.
3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del
giudizio di legittimita’, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, puo’ chiedere la fissazione di un termine, non
superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al
pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e
all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, a norma dell’articolo 162-ter del codice
penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato,
qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo’ chiedere al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei
mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la
richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma
3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione
resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice
penale.