(DDL 1755 approvato dal Senato in data 19.11.2009) – a cura avv. Cinzia Silvestri
E’ stato approvato (19.11.2009) dal Senato il testo che modifica l’art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006 ss.m..
La parola ora passa alla Camera.
Di interesse la Relazione tecnica che accompagna i lavori che si esprime giudicando “irrazionali” gli ampliamenti alla applicazione delle sanzioni penali.
La nota tecnica ribadisce la necessità di riportare nell’ambito delle sanzioni amministrative la violazione dei limiti tabellari dell’allegato 5 tabella 3 e 4 e di riservare SOLO ALLA VIOLAZIONE DELLA TABELLA 5 LA SANZIONE PENALE.
Si riporta di seguito la bozza di riforma dell’art. 137 comma 5 pur non definitivo:
DISEGNO DI LEGGE
D’iniziativa del Governo
Testo proposto dalla Commissione
(Modifica dell’articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro».