Sicurezza nei luoghi di lavoro e Valutazione rischi: differimento termini
L. 101/2012 di Conversione del DL 57/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 la Legge 12 luglio 2012 n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2012 n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
La legge modifica con vigenza al 14.7.2012 il testo
1) art. 3 comma 2 Dlgs. 81/2008 , così il nuovo testo:
3. ((Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,)) sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione ((. . .)).((Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla
data di assegnazione)).
2) art. 29 comma 5 Dlgs. 81/2008 (valutazione rischio), così il nuovo testo:
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
((Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012)),
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
La Legge
Il testo della Legge 101/2012, che si compone di un unico articolo, prevede il differimento di alcuni termini previsti nel D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Al comma 1 dell’art. 1 viene disposto che, fino alla emanazione degli appositi decreti interministeriali (che andranno a dettare disposizioni di coordinamento del Testo Unico sulla sicurezza con la normativa relativa ai settori ferroviario, marittimo e portuale) continua ad applicarsi la disciplina attualmente vigente relativamente ai settori soprarichiamati.
Viene inoltre esteso da quarantotto a cinquantacinque (55) mesi il termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti delle Forze armate, di polizia, dei Carabinieri, della protezione civile, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.
Gli schemi dei decreti di cui sopra dovranno essere trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 2, che è rimasto invariato rispetto al decreto legge, dispone che, in attesa della definizione del decreto sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti, il termine del 30 giugno 2012 è sostituito dal seguente inciso: “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale” che andrà a recepire dette procedure e comunque non oltre il 31 dicembre del 2012.
Di seguito il testo della Legge:
Art. 1 ((01. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “entro quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinquantacinque mesi”)). 1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2,”; b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse. ((b-bis) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione”)). 2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.