Fotovoltaico: la Regione non può limitare la installazione
LR Veneta n. 7/2011 art. 4 e 15 – finanziaria 2011
Corte Costituzionale n. 85/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La decisione della Corte Costituzionale sembra riportare un po’ di ordine tra le fonti e tra i poteri istituzionali. E ciò accade proprio nelle more della pubblicazione della finanziaria Regionale del 2012, quasi a monito di maggior impegno nel rispetto dei poteri e delle competenze.
La nuova finanziaria 2012 trova anticipato commento, su questo sito, con riferimento al ” contributo ambientale dei gestori dei rifiuti”; norma che crea la dovuta perplessità e si auspica anche interesse costituzionale.
La installazione di impianti fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle norme statali anche sotto il profilo delle limitazioni possibili e la Regione non puo’ imporre limiti non previsti.
Si rimanda alla lettura della sentenza che affronta diversi temi.
In questa sede si chiarisce il punto centrale della questione.
In particolare:
La Corte Costituzionale con sentenza n. 85/2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della LRVeneto ( finanziaria 2011) con riferimento alle limitazioni alla installazione di impianti fotovoltaici.
Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale gli articoli :
-4, comma 1, e
-15, commi 1 e 2,
della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011)
in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.
Art. 4 L. R. Veneto n. 7/2011
Il ricorrente deduce che l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 dispone che, non possono essere rilasciate
autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici
a terra in area agricola
di potenza di picco superiore a 200kWp,
di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe,
nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe.
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma vìola l’art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in contrasto con le norme internazionali – le quali incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.
Stato competenza concorrente (art. 117 co. 3 Cost.)
Recita la sentenza:”….l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 lede anche l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In particolare, la norma contrasterebbe con il principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali e dall’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Detto art. 17 dispone che le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nella norma censurata (in particolare, ai sensi delle citate linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate in relazione non a categorie generalizzate di aree, ma esclusivamente a specifici siti, con riguardo all’installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita, che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all’interno delle tipologie di aree elencate all’allegato 3).
……”
Ebbene la CORTE COSTITUZIONALE
“…dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).