RUMORE: NORMALE TOLLERABILITA’
Cassazione civ. n. 17051/2011
A cura avv. Cinzia Silvestri
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 5.8.2011 N. 17051 precisa questione di estrema importanza.
Il contenzioso risolto dalla Cassazione prendeva origine dalle immissioni rumorose,causate dalle apparecchiature refrigeranti di una salumeria, disturbanti ed “intollerabili” per il proprietario dell’appartamento soprastante . La Corte non statuisce la “intollerabilità” in quanto gli accertamenti sono stati condotti più sulla base della “valutazione soggettiva della intollerabilità” e non secondo il criterio comparativo.
Ebbene.
Quando sorgano questioni relative al “rumore” tra privati (condomini, vicini proprietari ecc…) il rispetto (o la violazione) dei limiti di legge (immissioni acustiche oltre i limiti tabellari ex L. 477/95 e DPCM 91 e 97 ) non è elemento in grado di qualificare come “tollerabile o intollerabile” la fonte di rumore (es. discoteca, condizionatore, frigoriferi ecc…).
L’accertamento della intollerabilità è molto più complesso e richiede VALUTAZIONE caso per caso, demandando al Giudice la verifica.
E’ bene ricordare che la verifica del mero rispetto del limite tabellare (L. 477/95) acquista rilevanza determinante nei rapporti tra tra P.A. e privato.
La verifica della normale tollerabilità (ex art. 844 c.c.) incide, invece, su questioni sorte …tra privati.
L’art. 844 c.c. impone la verifica delle immissioni a prescindere dai limiti legislativi di tutela pubblica.
La sentenza precisa cosa si intende per “criterio comparativo” e come di debba procedere alla valutazione della “intollerabilità” “….lungi dal fare diretta applicazione dei limiti stabiliti dal DPCM del 1991”.
Il criterio comparativo consiste “nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni….”; “… il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità che diviene apprezzabile e significativo ai fini dell’art. 844 c.c., allorquando si superi i 3 decibel del rumore di fondo…”.
La Corte ricorda che il limite della normale tollerabilità
1) è relativo ,“non è mai assoluto”
2) deve tenere conto della situazione ambientale
3) è variabile da luogo a luogo (si pensi al rumore di fondo di zona isolata magari in montagna e il rumore di fondo molto più elevato delle nostre città).
4) deve tenere conto delle caratteristiche della zona (zona destinata al turismo o residenziale …).
5) non può prescindere dalla rumorosità di fondo (fascia rumorosa costante esclusa la fonte da accertare come “rumorosa”.
L’accertamento della normale tollerabilità (art. 844 c.c.) non coincide, dunque, con l’accertamento della violazione del limite (di accettabilità) di legge pubblica (L. 477/1995).