Preposto di fatto – responsabilità

PREPOSTO DI FATTO – RESPONSABILITA’

Colpa per assunzione e formazione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.11.2022


Preposto di fatto e responsabilità.  Il TU Sicurezza (TUS -Dlgs. 81/2008) attribuisce posizione di garanzia anche al “preposto” ai sensi dell’art. 2 TUS.

L’art. 19 TUS è stato modificato dal DL. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) che ha inserito al comma 1 dell’art. 19 la lett. a) e f) che hanno ampliato gli obblighi del preposto, in particolare la lettera:

  1. a) è stato rafforzato l’obbligo di vigilanza anche del rispetto dei presidi antinfortunistici. Il preposto ha il potere anche di fermare l’attività del lavoratore che non si conformi e di segnalare al datore di lavoro o meglio i superiori diretti.
  2. f)  attribuisce al preposto il dovere obbligo di controllo di “… rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”; nonché il potere di “..se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al  datore  di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

    Il preposto nella nuova formulazione, controlla, vigila, interviene, interrompe, segnala.

    Poteri e obblighi che sono supportati tutti da adeguata formazione, preparazione utile ad assumere il rischio e ad avere la conoscenza del rischio.

     …..continua lettura articolo – preposto di fatto – responsabilità

Cinzia SilvestriPreposto di fatto – responsabilità

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